Decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170 – Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227 del 30 settembre 2026. Il decreto interviene su sostegno agli alunni con disabilità, inclusione, organizzazione scolastica, retribuzione dei dirigenti, PNRR, edilizia scolastica e integrazione degli studenti stranieri. Contiene inoltre disposizioni sulla formazione superiore e sulla ricerca.
Le principali novità
- Sostegno agli alunni con disabilità – Art. 1
Il PEI deve indicare, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe. Per gli alunni già seguiti nella stessa scuola, il PEI definitivo viene predisposto entro giugno, con possibilità di aggiornamenti nelle prime due settimane di ottobre. Per i nuovi iscritti o per le nuove certificazioni, il termine per il PEI definitivo è il 15 ottobre. Nel passaggio da un anno al successivo viene valutato prioritariamente il mantenimento delle ore di sostegno precedenti, salvo cambiamenti motivati. Il GLO può approvare il PEI anche in assenza di una componente regolarmente convocata, quando ciò sia necessario per rispettare i termini.
Ore di sostegno nel PEI - Viene eliminata la previsione della “proposta” del numero di ore di sostegno.
- Il PEI deve invece definire il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe, con adeguata motivazione.
Termine per il PEI dei nuovi casi - Per alunni di nuova iscrizione o con nuova certificazione:
- PEI provvisorio: entro giugno;
- PEI definitivo: entro e non oltre il 15 ottobre.
Termine per il PEI degli alunni già presenti nella scuola - Per gli alunni già inseriti nel percorso di supporto alla disabilità e già iscritti nella stessa scuola:
- PEI definitivo: entro giugno;
- possibile aggiornamento, correzione o integrazione: entro le prime due settimane di ottobre.
Possibilità di modificare il PEI successivamente - Il PEI può essere modificato anche dopo ottobre se emergono nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
- Continuità delle ore di sostegno
- Nel passaggio da un anno scolastico al successivo viene valutato in via prioritaria il mantenimento del numero di ore di sostegno dell’anno precedente.
- Le ore possono essere aggiornate in presenza di nuove o sopravvenute condizioni, con adeguata motivazione.
Passaggio da un grado di scuola a un altro - In caso di passaggio tra i gradi di istruzione, il PEI deve essere aggiornato.
- L’aggiornamento serve anche a definire, per quel passaggio, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe.
Cambio della terminologia nell’art. 10 - La parola “assegna” viene sostituita con “attribuisce” in riferimento alle misure di sostegno.
Assenza di un componente del GLO - Il PEI può essere approvato dal GLO anche se manca uno dei componenti previsti.
- È necessario che il componente sia stato regolarmente convocato.
- La possibilità opera quando la sua assenza impedirebbe di rispettare i termini per l’approvazione del PEI.
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